FAQ
(Tratte dal sito
Cened)
l’elenco completo
delle FAQ si trova qui.
Che
cos'è la certificazione energetica degli
edifici?
La certificazione energetica
degli edifici, è una procedura che consente, attraverso una
metodologia di calcolo standardizzata, di classificare un
edificio in base alle caratteristiche energetiche che lo
contraddistinguono. Sulla base degli esiti del calcolo, ad ogni
edificio viene assegnata una classe energetica (da A+ a G), così da
consentire agli utenti finali di effettuare un semplice e
rapido confronto con le caratteristiche energetiche di altri edifici
certificati. Un edificio certificato consente all'utente di compiere
una scelta "più consapevole" al momento dell'acquisto-affitto di un
edificio.
Progettazione dell’impianto termico, certificazione e
diagnosi energetica sono la stessa
cosa?
No, hanno finalità diverse e
utilizzano strumenti di calcolo differenti. La progettazione
dell'impianto termico consente al progettista di dimensionare
l'impianto correttamente. La certificazione energetica
consente di conoscere le caratteristiche energetiche oggettive
di un edificio così da permettere all'utente di conoscerne
la sua efficienza. Le finalità della certificazione sono del tutto
analoghe all'"etichettatura" energetica degli elettrodomestici. La
diagnosi energetica si basa su un'analisi e su una
procedura di calcolo ben più complessa rispetto a quella della
certificazione che consente di individuare puntualmente gli
elementi "malati" dell'edificio così da proporre soluzioni che
vengono attentamente valutate sotto il profilo
costi-benefici.
Requisiti di prestazione energetica degli edifici e
certificazione energetica: a quale normativa occorre far
riferimento in Regione
Lombardia?
Sul territorio di Regione
Lombardia le disposizioni in materia di efficienza energetica degli
edifici e le modalità di certificazione degli stessi sono sanciti
dalla DGR VIII/8745. La legittimità delle regioni e province
autonome a normare in materia è sancita dall'art. 17 del D.lgs
192/05.
In Regione Lombardia è possibile per atti di
compravendita allegare, in sostituzione dell'ACE,
un’autocertificazione predisposta dell’alienante in cui dichiara che
l’edificio oggetto di compravendita rientra nella classe energetica
G (così come previsto al punto 9 dell'Allegato A del Decreto 26
giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici”)?
La possibilità
indicata al punto 9 dell'Allegato A del Decreto 26 giugno 2009
“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici” non è applicabile in Regione
Lombardia.
All'interno del
decreto (vedi Art 3, comma 3) è ribadita la clausola di cedevolezza
di cui all'art. 17 del Dlgs 192/05. E' infatti specificato che "le
disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni
e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare
propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di
entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione
energetica degli edifici".
In Regione
Lombardia per aspetti legati alla certificazione energetica degli
edifici, occorre quindi fare riferimento alla DGR VIII/5018 e s.m.i
ed ai decreti ad essa correlati.
Quali sono le attività che rendono incompatibile la
nomina a Soggetto certificatore di un
edificio?
Il Soggetto certificatore
non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i
quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o
comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di
un’azienda terza, in una delle seguenti
attività:
a)
progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso
presente;
b)
costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso
presente;
c)
amministrazione dell’edificio;
d)
fornitura di energia per l’edificio;
e)
gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente
nell’edificio;
f)
connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e
protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626;
g)
connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
h)
connesse alla funzione di direzione
lavori.
Nel caso di ampliamento
volumetrico, il cui volume lordo è superiore al 20% dell’edificio
esistente, l’ACE può essere riferito esclusivamente alla nuova
porzione di edificio?
Si, sempre che
l’ampliamento volumetrico sia servito da un impianto termico ad esso
dedicato. No, qualora l’ampliamento volumetrico e edificio esistente
siano serviti dallo stesso impianto termico. In quest’ultimo caso il
Soggetto certificatore è tenuto a produrre un attestato riferito
all’intero edificio (esistente più ampliamento
volumetrico).
Nel caso di trasferimento
a titolo oneroso di una singola unità immobiliare facente parte di
un edificio costituito da più unità immobiliari, il proprietario
della stessa è tenuto a dotarsi
dell’ACE?
No, qualora il
trasferimento avvenga prima del 1° luglio
2009.
Se l’edificio è privo del
generatore di calore occorre produrre
l’ACE?
No. Se l’edificio è
privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari
alla climatizzazione invernale, non è richiesto
l’ACE.
Se mancano i dati tecnici
del generatore di calore l’ACE è comunque
richiesto?
Si. Qualora non fossero più
disponibili i dati dei sottosistemi dell’impianto termico (o
dell’involucro) l’ACE dell’edificio, qualora previsto, è comunque
richiesto.
È possibile produrre un
ACE riferito a più unità
immobiliari?
Si, sempre che queste unità
immobiliari siano servite dal medesimo impianto termico, abbiano
medesima destinazione d’uso e sia presente un unico proprietario (o
amministratore).
Nel caso di
un edificio composto da più unita immobiliari ciascuna servita da un
impianto termico ad uso esclusivo, quanti ACE occorre
produrre?
Occorre produrre
tanti ACE quante sono le unità immobiliari interessate. È possibile
accorpare in un unico Ace più unità immobiliari, solo nel momento in
cui queste siano servite dal medesimo impianto termico,
abbiano medesima destinazione d’uso e sia presente un unico
proprietario (o amministratore).
È possibile produrre un
ACE per un edificio per il quale non è previsto l’obbligo di
dotazione ai sensi del dispositivo
regionale?
Si, è possibile produrre
l’ACE per qualsiasi tipologia di edificio anche nei casi non
previsti dal dispositivo regionale.
Ho
stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo che verrà
tacitamente rinnovato al 15 luglio; devo richiedere al proprietario
l’ACE?
Si, ai sensi del
9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, il proprietario, anche in caso
di rinnovo tacito del contratto di locazione, deve consegnare l’ACE
al locatario. Per definire le modalità di stipula e di RINNOVO di
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
soccorre far riferimento all'Art 2 della Legge 9 dicembre 1998, n.
431.
Ho
stipulato un contratto di locazione ad uso non abitativo che verrà
tacitamente rinnovato al 15 luglio; devo richiedere al proprietario
l’ACE?
Sì, ai sensi del
9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, il proprietario, anche in caso
di rinnovo tacito del contratto di locazione deve consegnare l’ACE
al locatario. Per definire le modalità di stipula e di RINNOVO di
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo,
occorre far riferimento all’Art. 28 della legge
392/78.
Ho
stipulato un contratto di locazione per un immobile al 30 giugno;
devo richiedere al proprietario
l’ACE?
No, ai sensi del
9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 il contratto deve essere
perfezionato a partire dal 1° luglio
2010.
Ho
stipulato un contratto di locazione per un immobile ad uso vacanza
il 1° luglio 2010; devo richiedere al proprietario
l’ACE?
Dipende dalla
durata del contratto di locazione. L’obbligo indicato nel punto 9.2,
lettera g), della DGR VIII/ 8745, decorre in caso di stipula di
contratti di locazione soggetti all’obbligo di registrazione ovvero
contratti di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30
giorni complessivi nell’anno (maggiori informazioni relative ai
contratti di locazione per i quali ricorre l’obbligo di
registrazione si trovano qui).
Alla stipula del contratto deve essere consegnata al conduttore una
copia, conforme all’originale,
dell’ACE.
Devo stipulare un contratto di locazione finanziaria
(leasing) per un immobile dopo il 1° luglio 2010; è necessario il
certificato energetico?
Sì, ai sensi del
9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, è necessario munirsi di
certificato energetico per la stipula del contratto. Il proprietario
del bene dovrà mettere a disposizione della controparte l’ACE al
momento della stipula del contratto.
Devo stipulare un contratto di affitto di azienda
comprensivo di immobili dopo il 1° luglio 2010; è necessario il
certificato energetico?
Sì, ai sensi del 9.2 lettera
g) della dgr VIII/ 8745 il soggetto che cede in affitto l’azienda
comprensiva di immobili, deve consegnare al locatario l’ACE di ogni
immobile aziendale ceduto in affitto.
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